1. Al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Gli acquirenti trattengono, a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità e importi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento di cui dispone per le consegne, calcolando tale anticipo a titolo di prelievo supplementare ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo»;
2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni e alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6 o di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2002.
3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi eventualmente
b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 19 è inserito il seguente:
«19-bis. In caso si debba procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento individuali, in particolare per salvaguardare il patrimonio della zootecnia da latte e le capacità competitive delle aziende e dei territori fortemente specializzati nella produzione lattiera, il Commissario straordinario del Governo istituito ai sensi del comma 42, in conformità alle disposizioni del comma 43, può operare le trattenute sui trasferimenti previste dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio,
2) il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di un'idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2002»;
3) il comma 42 è sostituito dai seguenti:
«42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di un sub-commissario, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, nonché per provvedere all'eventuale applicazione del principio del risarcimento del danno in favore dei produttori che ritengono di essere stati lesi in conseguenza dell'omessa o dell'irregolare applicazione da parte dello Stato della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare, in conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea che prevedono che gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili.
42-bis. Ai fini del comma 42, in particolare per l'esercizio delle funzioni relative al risarcimento del danno, il Commissario straordinario del Governo agisce definendo i ristori accertati in via amministrativa. Per tale scopo il Commissario è assistito da un comitato formato da dieci membri nominati dallo stesso Commissario. Tali membri devono avere acquisito una comprovata esperienza in materia di diritto comunitario relativo al regime del
4) il comma 43 è sostituito dal seguente:
«43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto. Lo stesso Commissario, inoltre, può provvedere all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 19-bis e può attivare tutte le iniziative, le
5) il comma 44 è sostituito dal seguente:
«44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario straordinario del Governo invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di venti giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo. In casi di particolare gravità, il Commissario procede autonomamente, previa comunicazione all'amministrazione competente e al Presidente del Consiglio dei ministri»;
6) il comma 45 è sostituito dal seguente:
«45. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 42 a 44 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.